Gianfranco Rienzi: Trust e Tassazione Prima della Circolare n. 34/E del 2022

La fiscalità dei trust rappresenta un tema di crescente rilevanza per i contribuenti e i professionisti fiscali, specialmente in un contesto in continua evoluzione normativa. I trust, strumenti giuridici utilizzati per la gestione di patrimoni e diritti, hanno acquisito un ruolo centrale nel panorama della pianificazione patrimoniale.

Con l’introduzione della Circolare n. 34/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche significative alla tassazione dei trust, segnando un passaggio cruciale dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita”. Questo cambiamento ha suscitato dubbi e interrogativi riguardo all’impatto sui trust istituiti prima di tale circolare, sollevando questioni importanti sulla tutela dell’affidamento dei contribuenti e sugli effetti retroattivi delle nuove disposizioni fiscali.

Per Gianfranco Rienzi, commercialista di Firenze Senior Partner dello Studio Professionale Rienzi & Associati, “è necessario fare chiarezza sulle implicazioni di questo cambiamento, esaminando le differenze tra tassazione “in entrata” e “in uscita”, e come i contribuenti che hanno istituito trust prima della pubblicazione della circolare possano difendere i loro diritti.

Tra le principali novità introdotte dalla Circolare, emerge la necessità di concentrarsi sulla tutela del legittimo affidamento e sulle possibili implicazioni per chi si trova ad avere un trust già esistente. Anche i temi delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, come quella legata alla “prima casa”, sono stati influenzati dalle nuove norme.

L’evoluzione normativa e giurisprudenziale

Fino all’emanazione della Circolare n. 34/E del 2022, l’approccio dell’Agenzia delle Entrate alla tassazione dei trust era basato sul concetto di “tassazione in entrata“. In pratica, la tassazione avveniva al momento dell’apporto patrimoniale al trust, quando i beni venivano trasferiti dal disponente al trustee, seguendo la logica di vincolo di destinazione.

Gianfranco Rienzi: “Questo significava che, al momento della dotazione dei beni, il trust era soggetto a imposte, assimilando tale trasferimento a una donazione o successione, anche se i beni stessi non venivano ancora assegnati ai beneficiari. Tuttavia, questo approccio ha sollevato numerosi dubbi, specialmente in merito alla reale manifestazione della capacità contributiva, che in molti casi si verifica solo al momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari finali.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha messo in discussione questa impostazione, introducendo gradualmente l’idea che il presupposto d’imposta non fosse il mero conferimento dei beni al trust, ma piuttosto il momento in cui tali beni venissero trasferiti ai beneficiari.

Questa evoluzione ha portato a un cambio di paradigma nella tassazione dei trust, culminato con la Circolare n. 34/E del 2022, che ha formalmente adottato la tassazione “in uscita”. Il passaggio dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita” non è però privo di complessità, soprattutto per i trust già esistenti, generando la necessità di affrontare questioni legate alla retroattività e alla corretta applicazione delle imposte già versate.

La tassazione dei trust istituiti prima della circolare

Con la Circolare n. 34/E del 2022, l’Agenzia delle Entrate ha abbracciato l’orientamento giurisprudenziale che prevede la tassazione dei trust “in uscita”, ovvero al momento in cui i beni vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari finali. Questo cambiamento rappresenta una svolta importante rispetto al precedente regime, che prevedeva l’applicazione delle imposte al momento della costituzione del trust, indipendentemente dal fatto che i beneficiari avessero già ottenuto i beni. La tassazione “in uscita” è quindi più in linea con il principio della capacità contributiva, poiché prevede l’imposizione solo quando il beneficiario riceve effettivamente il bene, determinando così un incremento patrimoniale concreto.

Tuttavia, per i trust istituiti prima della pubblicazione della circolare, questa modifica normativa ha sollevato una serie di problematiche. Una delle principali riguarda il trattamento fiscale dei trust che hanno già scontato la tassazione “in entrata”. In tali casi, i contribuenti potrebbero trovarsi a dover affrontare una doppia imposizione: una prima al momento dell’apporto patrimoniale e una seconda al momento del trasferimento ai beneficiari.

La Circolare cerca di risolvere questa questione prevedendo meccanismi per evitare la doppia tassazione, ma restano aperti molti interrogativi sull’applicazione pratica di queste disposizioni. Di conseguenza, per i titolari di trust già esistenti, è fondamentale comprendere appieno le nuove regole e valutare attentamente le implicazioni fiscali delle future attribuzioni ai beneficiari.

Gianfranco Rienzi: “tutelare contribuenti con il principio del legittimo affidamento”

Uno dei temi più delicati sollevati dalla Circolare n. 34/E del 2022 è la tutela del legittimo affidamento dei contribuenti. Il principio del legittimo affidamento garantisce che i contribuenti che hanno operato in conformità alle normative e alle prassi fiscali vigenti al momento della costituzione del trust non debbano subire effetti negativi retroattivi in seguito a cambiamenti di interpretazione delle norme fiscali. Per il commercialista Gianfranco Rienzii contribuenti non possono essere penalizzati per aver seguito la normativa precedente, e devono essere tutelati da eventuali richieste di ulteriori imposizioni fiscali che derivino dalla nuova interpretazione della legge.

Nel contesto dei trust istituiti prima della Circolare n. 34/E, il legittimo affidamento rappresenta uno strumento fondamentale per difendere i diritti dei contribuenti. Ad esempio, se un trust ha già scontato la tassazione “in entrata” sulla base delle precedenti disposizioni, il contribuente potrebbe invocare il legittimo affidamento per evitare una seconda tassazione al momento dell’attribuzione dei beni ai beneficiari. Tuttavia, la Circolare introduce alcune condizioni per l’applicazione di tale principio, rendendo necessaria una valutazione attenta delle singole situazioni. In ogni caso, è consigliabile che i contribuenti si avvalgano della consulenza di esperti per verificare se il legittimo affidamento possa essere invocato in loro favore, evitando così ulteriori aggravi fiscali.

Regimi di esenzioni e agevolazioni fiscali

Oltre al cambiamento nelle modalità di tassazione dei trust, la Circolare n. 34/E del 2022 ha un impatto anche sui regimi di esenzione e sulle agevolazioni fiscali connesse ai beni conferiti in trust. Un caso emblematico è rappresentato dall’agevolazione “prima casa”, che consente di usufruire di un’aliquota ridotta per l’acquisto della prima abitazione.

Se un immobile acquistato con questa agevolazione viene successivamente conferito in un trust, la Circolare chiarisce che potrebbe verificarsi la decadenza dal beneficio, a meno che non vengano rispettate determinate condizioni, come il mantenimento del bene per un periodo minimo di cinque anni. Questo esempio dimostra come la destinazione di beni al trust possa influire negativamente sulle agevolazioni fiscali già fruite.

Altre esenzioni o agevolazioni fiscali potrebbero essere colpite dalla nuova normativa, come quelle relative alle successioni o donazioni. La Circolare impone ai contribuenti di prestare particolare attenzione quando si conferiscono beni in trust, soprattutto se tali beni hanno beneficiato di agevolazioni fiscali. In alcuni casi, potrebbe essere necessario rivedere le strategie patrimoniali per evitare la perdita di benefici fiscali. Anche in questo caso, una consulenza qualificata può aiutare a identificare le migliori soluzioni per mantenere le esenzioni fiscali e gestire al meglio il patrimonio conferito in trust.

Implicazioni pratiche per il contribuente e il trustee

Per i trust istituiti prima della pubblicazione della Circolare n. 34/E del 2022, le implicazioni pratiche del nuovo regime fiscale sono molteplici e complesse. I trustee, in particolare, dovranno valutare attentamente le disposizioni contenute nella Circolare per garantire che la gestione del trust sia conforme alla nuova normativa e per evitare possibili controversie con l’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto cruciale riguarda la pianificazione delle future attribuzioni ai beneficiari: sarà necessario verificare se i beni conferiti al trust sono già stati tassati e, in caso affermativo, adottare misure per evitare una doppia imposizione.

Conclude Gianfranco Rienzi: “i contribuenti dovranno rivedere la gestione dei loro trust, tenendo conto delle nuove regole fiscali. In molti casi, potrebbe essere opportuno consultare un esperto per valutare se il principio del legittimo affidamento possa essere invocato, evitando così ulteriori richieste fiscali.

Per Rienzi è infine “importante considerare l’impatto delle nuove norme sulle esenzioni e agevolazioni fiscali, come l’agevolazione “prima casa”, e adottare le opportune precauzioni per mantenerle intatte. La pianificazione patrimoniale dei trust richiederà quindi una maggiore attenzione e una valutazione costante per garantire una gestione fiscalmente efficiente e conforme alle nuove normative.

La Circolare n. 34/E del 2022 ha segnato un importante cambiamento nel panorama fiscale dei trust, soprattutto per quelli istituiti prima della sua emanazione. Il passaggio dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita” riflette un’evoluzione normativa in linea con i principi di capacità contributiva e di giustizia fiscale, ma solleva anche numerosi dubbi per i trust già esistenti.

La tutela del legittimo affidamento rappresenta una difesa cruciale per i contribuenti, che devono essere protetti da eventuali richieste di doppia imposizione. Allo stesso tempo, è necessario prestare attenzione ai regimi di esenzione e alle agevolazioni fiscali, che potrebbero essere compromessi dalla nuova normativa.

Una pianificazione attenta e una consulenza qualificata possono aiutare a garantire una gestione corretta e fiscalmente efficiente dei trust.

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